Notizie utili per installatori

La delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 40/04 ha introdotto nuove procedure e modalità per gli accertamenti sulla sicurezza degli impianti di utenza a gas metano e Gpl, che alimentano caldaie per il riscaldamento, scaldabagni, piani cottura e altre apparecchiature di utilizzo.

Le regole riguardano attualmente solo gli impianti nuovi ma potrebbero in futuro essere progressivamente estese anche agli impianti modificati e riattivati e a quelli già in servizio.

Anche l’installatore, ovvero l’impresa che ha eseguito la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell’impianto di utenza, è tenuto a seguire le nuove disposizioni normative relative alla sicurezza degli impianti interni.

L’installatore, una volta ricevuto dal cliente il modulo Allegato I, lo restituirà compilato in ogni sua parte e con appositi timbro e firma ed allegata la documentazione tecnica elencata nello stesso allegato, corrispondente agli “allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità”, che comunque l’installatore è tenuto per legge a consegnare al termine del proprio lavoro ( dopo la messa in servizio dell’impianto gas) anche in allegato alla Dichiarazione di Conformità (mod. allegato I – al DM 37/08 ).

Il 6 febbraio 2014 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha emanato e pubblicato sul proprio sito la Delibera n. 40/2014/R/gas, “Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas: modifiche e integrazioni alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04”.

La “nuova Delibera 40”: entra in vigore a partire dal 1° luglio 2014 ed abroga (dal 01/07/14), la Delibera AEEG n. 40/04 ed i relativi allegati; aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione);

– elimina l’ACCERTAMENTO IMPEDITO, attualmente previsto per gli impianti di utenza NUOVI (si applica quando il Distributore riceve solo gli All. H, I ed i Requisiti/Visura camerale e NON riceve – nei successivi 30 gg. lavorativi – anche gli altri Allegati Obbligatori. In questi casi il Distributore attiva comunque la fornitura ma avvisa il Cliente – il quale paga ugualmente l’accertamento, anche se ‘impedito’ –, che potrà essere soggetto a controlli da parte del Comune);
– aggiorna le fasce di potenza in cui sono suddivisi gli impianti di utenza e le relative tariffe per gli accertamenti a seguito di importanti aggiornamenti legislativi e normativi (es. D.P.R. 151/11 sulla Prevenzione incendi, nuove norme UNI, etc.)

mpianto con portata termica complessiva ≤ 35 kW: 47 €

Impianto con portata termica complessiva >35 kW e ≤ 350 kW: 60 €

Impianto con portata termica complessiva > 350 kW: 70 €

– aggiorna la tariffa prevista per l’intervento di SOSPENSIONE DELLA FORNITURA di gas (si passa da 30 € a 35 €);
– ridefinisce le tempistiche che portano all’annullamento della richiesta di attivazione delle fornitura gas, in caso di mancato invio della documentazione prevista all’Impresa distributrice, dopo aver presentato al Venditore la richiesta di attivazione della fornitura (si passa dagli attuali 90 giorni ad un massimo di 120 giorni lavorativi);
– ridefinisce le tipologie di impianti MODIFICATI o TRASFORMATI (anziché RIATTIVATI) cui applicare le specifiche modalità di accertamento di cui al Titolo III. Per “impianto di utenza MODIFICATO” s’intende l’impianto di utenza in servizio sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento o manutenzione straordinaria che hanno comportato la temporanea sospensione della fornitura di gas. Per “impianto di utenza TRASFORMATO” s’intende, invece, l’impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas;
aggiorna la modulistica da presentare per gli accertamenti (i nuovi modelli H, I e G sono disponibili nella sezione modulistica).